Sez. 2, Sentenza n. 24207 del 14/03/2013 Ud. (dep. 04/06/2013) Rv. 256486 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Condanne per fatti successivi a quelli per cui si procede - Rilevanza - Diniego delle attenuanti generiche - Legittimità - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione di una condanna per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)