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Sez. 2, Sentenza n. 24207 del 14/03/2013 Ud. (dep. 04/06/2013) Rv. 256486 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Condanne per fatti successivi a quelli per cui si procede - Rilevanza - Diniego delle attenuanti generiche - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256486-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche in ragione di una condanna per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62 bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)