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Sez. L, Sentenza n. 7405 del 12/08/1994 (Rv. 487732 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento - Valutazione - Giorni festivi o di sciopero cadenti nel periodo di malattia - Inclusione - Giorni non lavorativi precedenti o successivi a detto periodo - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487732-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Il principio per cui, ai fini della valutazione del superamento del periodo di comporto da parte del prestatore di lavoro, deve tenersi conto anche dei giorni festivi o di sciopero che cadono nel periodo di malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita la prova contraria da parte del lavoratore, non si applica ai giorni non lavorativi che abbiano preceduto o seguito il periodo di assenza in quanto non ricompresi nei giorni di malattia indicati nella certificazione medica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)