Sez. L, Sentenza n. 14510 del 23/12/1999 (Rv. 532502 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Prestazioni di lavoro di socio di cooperativa in base ad appalto tra la stessa e un'altra impresa - Presupposti di legittimità - Appalto di opere o servizi - Sussistenza - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In caso di attività svolta dal socio di una cooperativa presso un'altra impresa sulla base di un rapporto di appalto tra queste due, tale circostanza non è sufficiente ad escludere la sussistenza di un appalto di semplice mano d'opera, vietato anche alle cooperative e comportante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e appaltante, a norma dell'art. 1 legge n. 1369 del 1960, e quindi il giudice deve accertare il reale oggetto dell'appalto e la coerenza con lo stesso dell'attività svolta dal lavoratore interessato, al fine di verificare se effettivamente le prestazioni di lavoro siano avvenute nel quadro di un reale e consentito appalto di opere o servizi, comportante la sola responsabilità solidale dell'impresa appaltante.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)