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Sez. 1, Sentenza n. 1437 del 22/01/1997 Ud. (dep. 15/02/1997) Rv. 206920 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Responsabilità del conduttore - Sussistenza - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206920-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

L'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di un edificio o altra costruzione - la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 cod. pen. - incombe anche sul conduttore: questi, infatti, detiene il bene nel proprio interesse, con obbligo di provvedere alla piccola manutenzione e potere di eseguirvi comunque le riparazioni urgenti, dandone contemporaneamente avviso al locatore; egli, quindi, è tenuto ad attivarsi, anche in luogo del proprietario, e sia pure nei limiti in cui le leggi civili gli consentono un autonomo potere di intervento, per la eliminazione di situazioni che possano, almeno potenzialmente, causare la violazione del principio del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)