Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 07/05/1971 (Rv. 351491 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE - CONTRATTO ALL'ESTERO - EFFICACIA - CONDIZIONI - DIFETTO DI PUBBLICAZIONE E TRASCRIZIONE IN ITALIA - IRRILEVANZA - PRONUNCIA DI EFFICACIA IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE - CONTRATTO ALL'ESTERO - EFFICACIA - CONDIZIONI - DIFETTO DI PUBBLICAZIONE E TRASCRIZIONE IN ITALIA - IRRILEVANZA - PRONUNCIA DI EFFICACIA IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - AMMISSIBILITA.*
Il matrimonio religioso non concordatario contratto all'estero, e valido come matrimonio civile per la legge straniera, e efficace agli effetti previsti dall'ordinamento giuridico italiano, nonostante il difetto di pubblicazione e di trascrizione nel territorio nazionale. Sulla correlativa statuizione della pronunzia di primo grado non impugnata in appello, deve ritenersi formato il giudicato interno, rilevabile di ufficio anche in Sede di legittimita. (V 3690'58' 3976'57).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 82, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)