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Sez. 2, Sentenza n. 1298 del 07/05/1971 (Rv. 351491 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE - CONTRATTO ALL'ESTERO - EFFICACIA - CONDIZIONI - DIFETTO DI PUBBLICAZIONE E TRASCRIZIONE IN ITALIA - IRRILEVANZA - PRONUNCIA DI EFFICACIA IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351491-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE - CONTRATTO ALL'ESTERO - EFFICACIA - CONDIZIONI - DIFETTO DI PUBBLICAZIONE E TRASCRIZIONE IN ITALIA - IRRILEVANZA - PRONUNCIA DI EFFICACIA IN PRIMO GRADO - MANCATA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - AMMISSIBILITA.*

Il matrimonio religioso non concordatario contratto all'estero, e valido come matrimonio civile per la legge straniera, e efficace agli effetti previsti dall'ordinamento giuridico italiano, nonostante il difetto di pubblicazione e di trascrizione nel territorio nazionale. Sulla correlativa statuizione della pronunzia di primo grado non impugnata in appello, deve ritenersi formato il giudicato interno, rilevabile di ufficio anche in Sede di legittimita. (V 3690'58' 3976'57).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 26, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 82, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)