Sez. 1, Sentenza n. 557 del 25/01/1979 (Rv. 396677 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - COL RITO RELIGIOSO - AUTOMATICO RICONOSCIMENTO IN ITALIA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - COL RITO RELIGIOSO - AUTOMATICO RICONOSCIMENTO IN ITALIA - CONDIZIONI.*
Il matrimonio canonico celebrato da cittadini italiani in uno stato che riconosca effetti civili a tale Forma di celebrazione, risulta automaticamente riconosciuto anche in Italia in forza dell'art 115 cod civ, e non puo avere una diversa qualifica o un secondo riconoscimento, ai sensi dell'art 34 del concordato, anche perche le stesse norme concordatarie (art 12 legge n 847 del 1929) prevedono il divieto di trascrizione ove il matrimonio abbia gia effetti civili. Se, al contrario, la celebrazione canonica del matrimonio di cittadini italiani all'estero non rientri fra le forme previste dalla lex loci, il matrimonio stesso puo trovare riconoscimento in Italia in virtu dell'art 34 del concordato. (V 1298/71, mass n 351491; (V 251/71, mass nn 349698 e 349699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 5, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)