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Sez. 3, Sentenza n. 2675 del 28/09/1971 (Rv. 353826 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLO DI CREDITO - TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - MERA FACOLTA DI PAGAMENTO - SPOSTAMENTO ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353826-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLO DI CREDITO - TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL DEBITORE - MERA FACOLTA DI PAGAMENTO - SPOSTAMENTO ESCLUSIONE.*

La pattuizione del pagamento del prezzo a mezzo tratta sposta il luogo di adempimento al domicilio del debitore, dove le tratte, a norma dell'art 44 della legge cambiaria, devono essere presentate per l'incassò il quale spostamento opera non solo in ordine all'Azione cambiaria, ma anche in ordine all'Azione causale. Il principio non trova applicazione quando tale modalita di pagamento non sia prevista con carattere esclusivo, ma costituisca una semplice facolta concessa al venditore per agevolare gli scambi, secondo quanto e normalmente praticato nei rapporti commerciali. (applicazione in tema di Determinazione della Competenza territoriale). (V 754'71, mass n 350569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)