Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 18/05/1973 (Rv. 364134 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto. Conseguentemente, deve tenersi conto dell'aggravamento dell'invalidita, verificatosi per effetto di naturale evoluzione delle infermita accertate od accertabili in Sede amministrativa non solo nel corso del procedimento amministrativo ma anche in Sede giurisdizionale, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 516/72, mass n 356509).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)