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Sez. 2, Sentenza n. 516 del 22/02/1972 (Rv. 356509 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356509-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - RILEVANZA.*

In tema di pensione di invalidita, la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto. Conseguentemente, deve tenersi conto dell'aggravamento dell'invalidita, verificatosi per effetto di naturale evoluzione delle infermita accertate od accertabili in Sede amministrativa, non solo nel corso del procedimento amministrativo, ma anche di quello giurisdizionale, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 1172'71, mass n 351301).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)