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Sez. 2, Sentenza n. 611 del 13/04/1966 Ud. (dep. 23/11/1966) Rv. 102889 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CONCORSO NECESSARIO DI PERSONE NEL REATO - RISSA - DICHIARAZIONI DI UN COIMPUTATO- VALORE PROBATORIO - APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1966-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102889-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CONCORSO NECESSARIO DI PERSONE NEL REATO - RISSA - DICHIARAZIONI DI UN COIMPUTATO- VALORE PROBATORIO - APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE.*

Le dichiarazioni rese dai coimputati di un reato, addebitato a titolo di concorso necessario, rientrano nella categoria della chiamata in correita e possono essere utilizzate dal giudice, anche come unico mezzo di prova, secondo il principio del libero convincimento. In particolare, nel caso di rissa qualificata dalla partecipazione di due gruppi contrapposti, possono utilizzarsi come chiamate di correo sia le dichiarazioni rivolte contro i membri del gruppo cui appartiene il dichiarante, quanto quelle rivolte contro i membri del gruppo contrapposto; in tale ipotesi peraltro, in relazione alla particolare struttura del reato, si profila piu accentuata la esigenza di una valutazione critica della coerenza e plausibilita della dichiarazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)