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Sez. 5, Sentenza n. 17821 del 09/09/2016 (Rv. 640987 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono previsto dalla l. n. 289 del 2002 - Omessa presentazione della dichiarazione integrativa per via telematica - Conseguenze - Mancato perfezionamento del condono - Versamento tempestivo dei maggiori importi - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640987-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini del perfezionamento del condono fiscale ex artt. 8 e 9 della l. n. 289 del 2002, costituisce adempimento imprescindibile la presentazione in via telematica direttamente, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati, di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla legge, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all'Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati, poiché la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all'Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)