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Sez. 1, Sentenza n. 9187 del 08/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166328 - 01

ARMI - IN GENERE - POSSESSO - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - TRASFERIMENTO DELL'ARMA - OMESSA DENUNCIA - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1984-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166328-01

ARMI - IN GENERE - POSSESSO - OBBLIGO DELLA DENUNCIA - TRASFERIMENTO DELL'ARMA - OMESSA DENUNCIA - REATO CONFIGURABILE.*

In tema di armi, l'omessa ripetizione della denuncia del loro possesso, in caso di trasferimento delle stesse da una località all'altra del territorio dello stato, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 58 del regolamento di attuazione del TULPS e 221 del detto testo unico e non già il delitto di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974. (V mass n 165223; (V mass n 165131, Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)