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Sez. 1, Sentenza n. 6316 del 05/04/1984 Ud. (dep. 07/07/1984) Rv. 165223 - 01

ARMI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELL'ARMA - OMESSA DENUNCIA - SANZIONE APPLICABILE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165223-01

ARMI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DELL'ARMA - OMESSA DENUNCIA - SANZIONE APPLICABILE - RAGIONE.*

La mancata ripetizione della denuncia, in caso di trasferimento della detenzione di un'arma da una località all'altra, non dà luogo ad una situazione assimilabile all'omissione della originaria denuncia; in tale ipotesi, l'autorità ignora la detenzione di determinate armi, mentre, nel caso di omessa ripetizione della denuncia, dispone di un dato immediato per pervenire al diverso luogo ove l'arma è stata trasferita. Ne consegue che l'omesso Obbligo di ripetere la denuncia non è sanzionato dagli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497, bensì dall'art. 221 testo unico di pubblica sicurezza, che punisce le violazioni del regolamento esecutivo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 221, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)