Sez. 3, Sentenza n. 948 del 15/02/1982 (Rv. 418806 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 COMMA SECONDO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 42 E 44 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 COMMA SECONDO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 42 E 44 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590, nella parte in cui esclude il diritto di prelazione in favore dei coltivatori di terreni che, in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, prospettata, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione, sul rilievo che la norma denunciata implicherebbe un'espropriazione senza indennizzo di tali soggetti, senza che ai medesimi sia consentito d'intervenire in ordine all'inclusione nei piani anzidetti dei fondi da essi coltivati. Infatti, le Disposizioni degli artt. 42 e 44 della Costituzione, si riferiscono esclusivamente al diritto di proprietà, e non possono riguardare il diritto di prelazione previsto dallo art. 8 della legge citata, il quale è di natura non reale ma obbligatoria.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)