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Sez. 3, Sentenza n. 6285 del 22/11/1982 (Rv. 423944 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - ECCEZIONI - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 590/1965 PER CONTRASTO CON L'ART. 42 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423944-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - ECCEZIONI - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 8, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE N. 590/1965 PER CONTRASTO CON L'ART. 42 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590 - nella parte in cui esclude il diritto di prelazione in favore del coltivatore di terreni che, in base a piani regolatori, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica - sull'assunta violazione dell'art. 42 della Costituzione, in quanto il principio per il quale la proprietà privata può essere espropriata solo dietro indennizzo non ha alcuna attinenza con la prelazione, che si concreta in un diritto avente natura obbligatoria e non reale, i cui requisiti di Esercizio - tra cui la destinazione agricola del fondo - sono fissati dal legislatore ordinario nell'ambito di un Esercizio razionale del suo potere. (V 948/82, mass n 418806).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)