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Sez. 3, Sentenza n. 295 del 15/01/1991 (Rv. 470472 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Trasferimento in sede penale | Estinzione del processo - Dichiarazione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470472-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Trasferimento in sede penale

Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, a seguito della costituzione di parte civile, costituendo a norma dell'art. 24 cod. proc. pen. abr. una rinuncia dell'attore all'azione civile, consente al giudice di questo, adito per le restituzioni e per il risarcimento dei danni derivati dal reato, di dichiarare, in analogia con il disposto dell'art. 306, terzo comma, cod. proc. civ., l'estinzione del processo stesso d'ufficio, anche in grado di appello, salvo che, anteriormente, a tale declaratoria, non siasi verificata una delle ipotesi che, determinando il venir meno del vincolo di connessione tra azione penale e azione civile, impediscono al giudice penale di pronunciarsi sulla responsabilità civile, come nel caso di declaratoria in sede penale di estinzione del reato per prescrizione. In siffatta ipotesi è consentita la riassunzione del processo civile ove il giudice di questo siasi limitato a disporre la sospensione del processo anziché dichiararlo estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)