Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 05/03/1994 (Rv. 485601 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Riproposizione in sede civile | Proponibilità e procedibilità - Limiti.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Riproposizione in sede civile
La costituzione di parte civile in sede penale non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile, davanti al quale l'azione risarcitoria sia stata proposta prima della definizione del processo penale, ma impedisce solo, al giudice civile, la cognizione dell'azione derivante dal reato, per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza della lite e dalla pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile. Pertanto, la proponibilità e la procedibilità dell'azione risarcitoria restano condizionate alla sussistenza delle suddette cause ostative, cessate le quali (nell'ipotesi, per sopravvenuta definizione del processo penale), viene meno la causa d'improponibilità o d'improcedibilità e il giudice civile può legittimamente giudicare sul merito della pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)