Sez. 3, Sentenza n. 21333 del 15/10/2010 (Rv. 614377 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Domanda monitoria di pagamento e giudizio ordinario di risoluzione del contratto - Continenza - Sussistenza - Fondamento - Criterio della prevenzione - Applicabilità .
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, cod. proc. civ., sussiste un'ipotesi di continenza tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni, scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale. Pertanto, la competenza a decidere su entrambe le cause va accertata secondo il criterio della prevenzione, rimanendo affidato al giudice della causa d'opposizione a decreto ingiuntivo il compito di valutare gli effetti su tale procedimento del rapporto di continenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)