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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012 (Rv. 622319 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Continenza tra causa ordinaria e causa introdotta col rito monitorio - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Art. 39 cod. proc. civ., ultimo comma, come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - Necessità.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622319-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adìto, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)