Sez. 1, Sentenza n. 32896 del 30/06/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 261197 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI | Pene inflitte con provvedimenti diversi - Criteri per la formazione del cumulo - Principio dell'unicità del rapporto esecutivo - Conseguenze - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI
In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la sopravvenienza di un nuovo titolo detentivo relativo a reato commesso prima dell'inizio della detenzione nei confronti di condannato alla pena dell'ergastolo, ammesso alla liberazione condizionale nei cui confronti era già stata applicata la libertà vigilata con la durata massima di anni cinque ex art. 177, secondo comma, cod. pen., comporti l'applicazione di una nuova misura di sicurezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 74, Cod. Pen. art. 75, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)