Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 29/10/1973 (Rv. 366393 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO SULL'ESTINZIONE DEL PROCESSO E SULLA NULLITA DELLA RIUNIONE DI APPELLI E DELLA COSTITUZIONE DI UNA PARTE - INIMPUGNABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO SULL'ESTINZIONE DEL PROCESSO E SULLA NULLITA DELLA RIUNIONE DI APPELLI E DELLA COSTITUZIONE DI UNA PARTE - INIMPUGNABILITA.*
L'ordinanza con la quale il giudice del merito pronunci (positivamente o negativamente) sulle eccezioni di Estinzione del processo, di nullita del provvedimento di riunione dei giudizi di appello, di nullita della Costituzione di una parte, non e impugnabile con istanza per regolamento di Competenza, non decidendo ne esplicitamente ne implicitamente alcuna questione concernente la Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)