Sez. 3, Ordinanza n. 27098 del 21/12/2007 (Rv. 600879 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Istanza di estinzione del processo per decorso del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Ordinanza di rigetto - Regolamento di competenza - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Appello - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
Avverso l'ordinanza del giudice istruttore che rigetta l'istanza volta a far dichiarare l'estinzione del processo per decorso del termine semestrale di riassunzione della causa davanti al giudice competente individuato concordemente dalle parti e disponga la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi del secondo inciso del secondo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., non sono ammissibili né il regolamento di competenza, qualora non sia volto a censurare direttamente la decisione sulla competenza, ma sia finalizzato ad una rivalutazione della questione pregiudiziale relativa alla denegata estinzione del giudizio, né il ricorso straordinario, ai sensi del settimo comma dell'art. 111 della Costituzione, ravvisandosi nella predetta ordinanza il requisito della decisorietà, ma non quello della definitività. Ne consegue che è esperibile il rimedio dell'appello, trattandosi di ordinanza avente natura sostanziale di sentenza definitiva del giudizio avanti al giudice che l'ha pronunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)