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Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 09/03/1984 (Rv. 433712 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONDUTTORE ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE PROFESSIONALE - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433712-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - CONDUTTORE ESERCENTE L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE PROFESSIONALE - SPETTANZA.*

Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, previsto in caso di cessazione del rapporto di locazione dal combinato disposto degli artt. 27 e 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392, deve essere riconosciuto anche in favore del conduttore che eserciti attività di mediatore professionale, stante la sua qualità di imprenditore commerciale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2082, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)