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Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 28/03/2001 (Rv. 545257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Forma - Tacita - Riconoscimento della infondatezza della domanda - ConfigurabilitĂ  - Condizioni - Effetti - Cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545257-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

La rinunzia alla domanda, che può essere anche tacita, come nel caso di riconoscimento della infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima, determina la cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)