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Sez. 3, Sentenza n. 144 del 13/01/1987 (Rv. 449920 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - CONVIVENZA CON I GENITORI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449920-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - CONVIVENZA CON I GENITORI - RILEVANZA.*

A norma dell'art. 5 della legge n. 253 del 1950 l'urgente ed improrogabile necessità del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile locato sussiste, per quanto concerne i figli e i genitori, soltanto se essi non possono essere sistemati convenientemente nell'abitazione del locatore; mentre, qualora il locatore dell'immobile, che ne richieda il rilascio per destinarlo a propria abitazione, conviva con i propri genitori, non rileva la convenienza o meno della sua sistemazione in casa di questi ultimi bensì solo l'eventuale disponibilità di altro autonomo alloggio, costituendo di per sè la coabitazione fra congiunti, quando non sia in funzione di un reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto, uno stato di urgente ed improrogabile necessità che abilita il locatore a far dichiarare la cessazione della proroga legale, in quanto crea una situazione di disagio la quale si aggrava col tempo e può diventare insopportabile date le gravi limitazioni di libertà che comporta. (Conf 7621/83, mass n 431861).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)