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Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 05/12/1983 (Rv. 431861 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - STATO DI DISAGIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431861-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI - STATO DI DISAGIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

La coabitazione fra congiunti, quando non sia in funzione di un reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto, anche se non trova riscontro in un rapporto di ospitalità, costituisce di per sè uno stato di urgente ed improrogabile necessità che abilita il locatore, sia che agisca direttamente per sè sia che agisca indirettamente per un suo familiare, a far dichiarare la cessazione della proroga legale ai sensi e nel vigore dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, perché il fatto stesso della coabitazione crea inevitabilmente una situazione di disagio aggravantesi col tempo e che può divenire insopportabile, date le indiscutibili gravi limitazioni di libertà che la coabitazione comporta. (V 3410/83, mass n 428299; (V 5336/82, mass n 423125; (Conf 4027/83, mass n 428973).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)