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Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 22/02/2008 (Rv. 601942 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Legge 24 dicembre 1969 n. 990, "ratione temporis" applicabile - Giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante assicurato - Intervento dell'impresa assicuratrice sia ai sensi dell'art. 106 che dell'art. 107 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601942-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

Poichè nella particolare disciplina dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1968 n. 990 - "ratione temporis" applicabile nella specie - la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del rapporto assicurativo comporta una situazione di comunanza di cause, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato, così come deve riconoscersi al giudice di primo grado, in applicazione dell'articolo 107 cod. proc. civ., il potere di ordinare l'intervento dell'impresa assicuratrice, sia al fine di un'eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice, sia in relazione all'eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneggiato, così deve ritenersi altrettanto giustificato l'esercizio del potere discrezionale del giudice di autorizzare la parte a chiamare in causa il terzo assicuratore ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)