Sez. 3, Sentenza n. 5928 del 29/11/1985 (Rv. 443093 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - ASSICURATO - CHIAMATA IUSSU IUDICIS DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - AMMISSIBILITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE NELLA FASE DI IMPUGNAZIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE - ASSICURATO - CHIAMATA IUSSU IUDICIS DELLA IMPRESA ASSICURATRICE - AMMISSIBILITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'IMPRESA ASSICURATRICE NELLA FASE DI IMPUGNAZIONE.*
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato, con Azione risarcitoria in relazione ad incidente stradale, deve riconoscersi al giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 107 cod. proc. civ., il potere di ordinare l'intervento dell'impresa assicuratrice (nonché, in caso di messa in liquidazione di questa, dell'impresa designata dal fondo di garanzia), sia al fine di un'eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice, sia in relazione all'eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneggiato, atteso che, nella particolare disciplina dell'Assicurazione obbligatoria introdotta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990, la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del rapporto assicurativo comporta una situazione di comunanza di causa, giustificativa della suddetta chiamata "iussu iudicis", anche in relazione ad un interesse generale di economia processuale e di evitare la possibilità di giudicati contrastanti. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia disposto la indicata chiamata in causa dell'assicuratrice, il relativo ordine, in quanto trova fondamento nei poteri discrezionali conferiti dal citato art. 107 cod. proc. civ., si sottrae a Sindacato in Sede di impugnazione, e determina, in tale Sede, l'esigenza di mantenere integro il contraddittorio anche nei confronti del chiamato, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.. (V 4638/83, mass n 429523; (V 2746/82, mass n 420619; (V 1201/81, mass n 411767).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)