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Sez. 2, Sentenza n. 727 del 06/03/1969 (Rv. 339009 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - EREDITA GIACENTE - CURATORE - POTERI - LIMITI - ESERCIZIO DI AZIONI POSSESSORIE A TUTELA DEI BENI EREDITARI - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339009-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - EREDITA GIACENTE - CURATORE - POTERI - LIMITI - ESERCIZIO DI AZIONI POSSESSORIE A TUTELA DEI BENI EREDITARI - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - SUSSISTENZA.*

Il curatore dell'eredita giacente dispone di poteri originari e autonomi, che sono piu ampi di quelli conferiti al semplice chiamato all'eredita, e che non incontrano se non quei limiti che sono espressamente stabiliti dalla legge o che risultano indirettamente dagli scopi che la sua attivita e destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto. Il curatore dell'eredita giacente puo pertanto esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 529, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)