Sez. 3, Sentenza n. 248 del 17/01/1966 (Rv. 320461 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - DIFFERENZA CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - MANCATA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - DIFFERENZA CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Si verte in materia di opposizione all'esecuzione, a norma dell'articolo 615 cod. proc. civ., quando si deducono fatti impeditivi od estintivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, cioe, si impugna la legittimita sostanziale del titolo esecutivo, negandone l'esistenza, la validita o la sufficienza, mentre si verte in materia di opposizione agli Atti esecutivi, prevista dall'art.617 cod. proc.civ., quando si contesta la regolarita formale del titolo, del precetto e degli altri Atti del procedimento di esecuzione oppure la loro notificazione o la Mancanza di presupposti processuali relativi al processo esecutivo, si ha, pertanto, opposizione agli Atti esecutivi e non gia all'esecuzione, se si deduce la mancata notificazione del titolo esecutivo, del quale non si contesta l'esistenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)