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Sez. 1, Sentenza n. 9485 del 21/12/1987 (Rv. 456588 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - FATTO IMPEDITIVO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DEL DANNO COPERTO DA ASSICURAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456588-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - FATTO IMPEDITIVO DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO DEL DANNO COPERTO DA ASSICURAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La pendenza di un procedimento penale per fatti generatori del danno coperto da Assicurazione (nella specie: furto di autoveicolo) non costituisce di per sè fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto al pagamento dell'indennizzo, salvo che le parti nella loro autonomia contrattuale non lo abbiano elevato espressamente a condizione sospensiva dell'Esercizio del diritto all'indennità. (V 1621/76, mass n 380389; (Conf 1582/80, mass n 405150).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)