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Sez. 3, Sentenza n. 1621 del 08/05/1976 (Rv. 380389 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE NELL'INTERESSE DI UNA SOLA PARTE - RINUNZIA DELL'INTERESSATO ALLA CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380389-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE NELL'INTERESSE DI UNA SOLA PARTE - RINUNZIA DELL'INTERESSATO ALLA CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*

Anche se nella normalita dei casi il collegamento tra interessi tipici della fattispecie e interessi concreti realizzati con il negozio condizionato rispecchia un comune intento e un comune interesse delle parti contraenti alla condizione apposta al negozio, tuttavia, non puo escludersi che in talune ipotesi l'interesse alla condizione sussista a favore di una parte sola e che il consenso si sia formato anche sul carattere unilaterale dell'interesse alla condizione: in tal caso il soggetto unilateralmente interessato alla condizione puo rinunziarvi, determinando l'irrilevanza della previsione dell'evento- condizione e riducendo cosi il negozio gia condizionato a negozio semplice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)