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Sez. L, Sentenza n. 7840 del 21/08/1997 (Rv. 506957 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Indicizzazione - Normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 del settore dell'industria - Divieto di superamento con patti migliorativi - Legittimità di disciplina contrattuale collettiva meno favorevole.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ

La disposizione dell'art. 2, primo comma, D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977 n. 91, secondo la quale gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione di qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità dalla normativa prevalente prevista dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria, pone alle parti il divieto di superare, con patti migliorativi, il contenuto dei citati accordi del 1957 e del 1975 e non già l'obbligo, a pena di nullità, di attenersi a tale contenuto come ad un limite inderogabile "in peius" (nella specie, il giudice di merito aveva escluso, con sentenza confermata dalla suprema corte anche per tale parte, la nullità della normativa contrattuale disciplinante gli scatti di anzianità per il settore dei trasporti in relazione alla dedotta violazione del contratto collettivo del 23 maggio 1946, esteso "erga omnes" ex d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098).

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 02/01/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/03/1924 num. 1234 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)