Sez. 1, Sentenza n. 3173 del 23/03/1991 (Rv. 471429 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Stabilimenti ospedalieri. | Enti ospedalieri soppressi - Rapporti relativi - Legittimazione passiva dei Comuni.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Stabilimenti ospedalieri.
Nei rapporti giuridici sorti in capo ad enti ospedalieri, poi soppressi, per la costruzione, manutenzione, ampliamento e simili, dell'edificio destinato ad ospedale, subentrano, in forza dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 e delle relative leggi regionali di attuazione (nella specie, la legge della Regione Campania n. 57 del 1980), i Comuni ai quali è trasferita la proprietà degli immobili, con la conseguenza che soltanto essi sono passivamente legittimati rispetto a pretese nascenti da detti rapporti e non anche la gestione liquidatoria degli enti stessi, eventualmente costituita con provvedimento regionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Campania 09/06/1980 num. 57 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)