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Sez. 1, Sentenza n. 1994 del 11/03/1996 (Rv. 496281 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Enti ospedalieri disciolti - Debiti relativi - Trasferimento al comune territorialmente competente - Azione per il recupero dei crediti - Legittimazione passiva del Comune - Sussistenza - Residui debiti degli enti ospedalieri soppressi - Imputazione diretta alle USL ex D.L. n. 382 del 1987, convertito nella legge 456 del 1987 - Incidenza sulla legittimazione passiva del Comune - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496281-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

In conformità alla disciplina dettata dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, i debiti contratti dai disciolti enti ospedalieri sono stati trasferiti al Comune territorialmente competente, al quale, pertanto, va riconosciuta la legittimazione passiva rispetto alla domanda giudiziale proposta per il recupero dei relativi crediti. Tale legittimazione non è venuta meno, in favore di quella della Regione o delle Unità sanitarie locali, per la sopravvenienza del D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito nella legge 24 ottobre 1987 n. 456, che ha imputato direttamente alle USL i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, atteso che l'art. 12 della citata legge n. 456 del 1987 prevede soltanto una imputazione contabile delle poste alla gestione corrente delle USL, ma non tocca la titolarità del debito, che permane in capo al Comune.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1987 num. 382, Legge 24/10/1987 num. 456 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)