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Sez. 1, Sentenza n. 6465 del 22/02/1980 Ud. (dep. 21/05/1980) Rv. 145395 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - INSUFFICIENZA - NULLITA - RICHIAMO ALLA GRAVITA DEI FATTI ED ALLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145395-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - INSUFFICIENZA - NULLITA - RICHIAMO ALLA GRAVITA DEI FATTI ED ALLA PERSONALITA DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*

Il dovere di motivazione in ordine alla facolta di concedere o no le circostanze attenuanti generiche e adempiuto allorche il giudice di merito da ragione dell'uso del potere discrezionale dalla legge conferitogli, soffermandosi soltanto su elementi Atti a caratterizzare la situazione e la personalita dell'imputato. (nella specie e stata ritenuta adeguata la motivazione basata sul richiamo alla gravita dei fatti e alla pericolosita dell'imputato). (Conf mass n 142303).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)