Sez. 3, Sentenza n. 6466 del 17/07/1996 (Rv. 498609 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE | Preclusione ex art. 416 comma secondo cod. proc. civ. - Riferimento alle sole eccezioni in senso proprio.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE
La preclusione posta dall'art. 416 comma secondo cod. proc. civ. riguarda soltanto le eccezioni in senso proprio e non si estende alle deduzioni concernenti il difetto di un requisito di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere deve essere verificata d'ufficio dal giudice. (Principio affermato con riguardo all'esclusione del divieto di aumento del canone locativo, ai sensi dell'art. 7 comma legge n. 833/69, per mancanza del relativo requisito reddituale, dedotta dalla parte non nella memoria difensiva di costituzione, ma solo con successive note).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)