Sez. 3, Sentenza n. 10280 del 16/07/2002 (Rv. 555780 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE | Preclusione ex art. 416 comma secondo cod. proc. civ. - Oggetto - Eccezioni improprie o mere difese - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE
La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende, per converso, alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni concernenti il difetto di un requisito di fondatezza della domanda, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice (principio affermato dalla S.C. in tema di rapporti agrari, con riferimento a fattispecie in cui si discuteva della qualità di coltivatore diretto del convenuto, essendosi la controparte attrice limitata a rilevare l'assenza, in capo al predetto convenuto, dei requisiti necessari per l'attribuzione della - pretesa - qualità di coltivatore diretto).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)