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Sez. 1, Sentenza n. 9485 del 07/09/1999 (Rv. 529711 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicoterapeuta - Richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale - Presupposti - Prestazione di attività esclusivamente gratuita da parte dell'istante - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529711-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

L'attività svolta a titolo meramente gratuito da parte dello psicoterapeuta che chieda al competente Consiglio dell'ordine l'abilitazione all'esercizio della professione non è qualificabile come "professionale" ai sensi dell'art. 35 della legge 56/89, ed è conseguentemente legittimo il rigetto della domanda "de qua" da parte del Consiglio stesso.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)