Sez. U, Sentenza n. 1620 del 21/02/1997 (Rv. 502608 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Richiesta di iscrizione nell'albo degli psicologi - Abilitazione a svolgere l'attività di psicoterapeuta - Disciplina transitoria ex lege n. 56 del 1989 - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
L'art. 35 legge 18 febbraio 1989 n. 56 (legge che ha dettato una diversa gradazione, nella disciplina a regime, dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi, abilitante ad espletare attività ridotte, e per svolgere la concreta attività di psicoterapeuta, necessariamente sorretta da un previo corso quadriennale di specializzazione post laurea)- nel consentire in via di prima applicazione della nuova normativa lo svolgimento della attività di psicoterapeuta ai soggetti che, pur privi dello specifico titolo di qualificazione previsto dal precedente art. 3, siano in grado di documentare di aver acquisito una specifica qualificazione professionale e di avere svolto con continuità l'attività in oggetto (oltre ad essere in possesso della laurea conseguita da almeno cinque anni e ad essere iscritti all'ordine degli psicologi o a quello dei medici e degli odontoiatri) - attribuisce agli ordini professionali solo il compito di valutare in concreto la validità di tale documentazione e l'effettivo possesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, mentre esclude che l'ordine professionale abbia anche la facoltà di valutare se la richiesta iscrizione corrisponda all'interesse pubblico; pertanto il ricorso avverso il provvedimento con cui l'ordine degli psicologi ha negato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sulla base di un riscontro negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge è diretto alla tutela di un diritto soggettivo e, quindi, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, che può anche emettere pronunce di condanna a concedere l'autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 3, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)