Sez. 5, Sentenza n. 12451 del 23/02/2005 Ud. (dep. 04/04/2005) Rv. 231692 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - A MEZZO POSTA | Notificazione all'imputato non detenuto - Mancato reperimento di persona cui consegnare copia dell'atto - Esperimento di tutte le modalità di notifica indicate dall'art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notifica a mezzo posta, ex art. 170 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)