Sez. 1, Sentenza n. 3867 del 30/06/1998 Cc. (dep. 06/08/1998) Rv. 211292 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA | Imputato non detenuto - Previo esperimento negativo della notificazione a norma dell'art. 157 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - A MEZZO POSTA
Prima di adottare le forme previste dall'art. 170 cod. proc. pen. per le notificazioni con il mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario, ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto ai sensi dell'art. 157 stesso codice; ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 170 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)