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Sez. 2, Sentenza n. 2188 del 13/04/1981 (Rv. 412921 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA, DIVISIBILITA - CESSIONE DELLA PROPRIA QUOTA DA PARTE DI UNO DEI CONDIVIDENTI AD ALTRO DEGLI STESSI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA - EFFETTI - RICHIESTA CONGIUNTA DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO DI ASSEGNAZIONE IN LORO FAVORE DELLE QUOTE DEL BENE ORIGINARIAMENTE DI RISPETTIVA PERTINENZA E DI ATTRIBUZIONE AL CESSIONARIO DELLE RESTANTI QUOTE - VALIDITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412921-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA, DIVISIBILITA - CESSIONE DELLA PROPRIA QUOTA DA PARTE DI UNO DEI CONDIVIDENTI AD ALTRO DEGLI STESSI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - CONFIGURABILITA - EFFETTI - RICHIESTA CONGIUNTA DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO DI ASSEGNAZIONE IN LORO FAVORE DELLE QUOTE DEL BENE ORIGINARIAMENTE DI RISPETTIVA PERTINENZA E DI ATTRIBUZIONE AL CESSIONARIO DELLE RESTANTI QUOTE - VALIDITA - CONSEGUENZE.*

Qualora durante il giudizio di divisione relativo ad immobile non comodamente divisibile uno dei condividenti ceda ad altro degli stessi la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 cod proc civ, per cui il cessionario di detta quota acquista, anche in relazione alla medesima, la qualita di parte direttamente interessata, mentre il cedente, che non venga estromesso dal giudizio, agisce come sostituto processuale del cessionario, munito, in quanto tale, di un potere dispositivo subordinato alla volonta del cessionario medesimo. Ne consegue che la richiesta congiuntamente effettuata dal cedente e dal cessionario, sul dichiarato presupposto della intervenuta cessione di quota, di assegnazione in loro favore delle quote del bene originariamente di rispettiva pertinenza, nonche di attribuzione al cessionario delle restanti quote, risolvendosi nella richiesta di assegnazione a quest'ultimo dell'intero bene, e pienamente valida ed efficace ed impone al giudice, ove vi siano ulteriori istanze di attribuzione, di operare la scelta prevista dall'art 720 cod civ. (V 1685/75, mass n 375301, sulla prima parte; (V 391/73, mass n 362346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)