Sez. 1, Sentenza n. 7853 del 26/10/1987 (Rv. 455654 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MAGGIORAZIONI INDICATE NELL'ART. 2 DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 1973 N. 936 - CORRESPONSIONE - PRESUPPOSTI - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MAGGIORAZIONI INDICATE NELL'ART. 2 DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 1973 N. 936 - CORRESPONSIONE - PRESUPPOSTI - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le maggiorazione del quindici per cento, indicate nell'art. 2 del d.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936 (nel testo modificato dal d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 129), che ha approvato la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, sono previste per il caso di incarichi di eccezionale importanza, complessità e difficoltà nonché per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio o di speciale urgenza. Le stesse non sono cumulabili tra di loro, né di applicazione automatica. Pertanto il provvedimento che le attribuisca deve contenere la specificazione dell'una o dell'altra, indicare i presupposti di ciascuna e le ragioni che hanno reso attuale le possibilità previste dalla norma indicata.*
Riferimenti normativi: DPR 22/10/1973 num. 936, DPR 16/01/1981 num. 129 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)