Sez. 1, Sentenza n. 3987 del 11/06/1988 (Rv. 459131 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI DI CUI ALLO ART. 10 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - PORTATA INNOVATIVA DI DETTA NORMA - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE - CRITERI DI CUI ALLO ART. 10 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - PORTATA INNOVATIVA DI DETTA NORMA - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - APPLICABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di riconoscimento e liquidazione dell'assegno di divorzio, l'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale, sostituendo l'originario testo dell'art. 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere innovativo, dato che fa riferimento alle condizioni in genere dei coniugi (non soltanto a quelle economiche), alla durata del matrimonio, alla Mancanza di mezzi adeguati del coniuge beneficiario e alla sua impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, trova immediata applicazione nei giudizi in corso, anche in Sede di legittimità, ed indipendentemente dalla richiesta delle parti, quando il ricorso sia anteriore all'entrata in vigore della citata legge, purché il ricorso medesimo investa le questioni cui la nuova normativa si riferisce. (V 2039/88, mass n 457911; (V 7957/87, mass n 455654).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)