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Sez. 6, Sentenza n. 19 del 08/01/1996 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 204009 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Avverso provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca - Mancata trasmissione di atti utilizzati nel provvedimento impugnato e dal giudice di appello - Nullità di ordine generale - Per violazione del contraddittorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204009-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

La mancata trasmissione al Tribunale, investito di appello avverso un provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca di una misura cautelare personale, di atti di cui ebbero a tenere conto il Gip nel provvedimento impugnato ed il giudice di appello, realizza la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. comportando violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)