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Sez. L, Sentenza n. 6839 del 29/07/1996 (Rv. 498837 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Promozione automatica - Decorrenza - Data di compimento del previsto periodo contrattuale o legale - Rilevanza - Periodi di ferie o malattia - Sospensione del termine contrattuale o di legge - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498837-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il riconoscimento al lavoratore della qualifica superiore per l'espletamento delle relative mansioni per il periodo di tempo fissato dal contratto collettivo e comunque non superiore a tre mesi, a norma dell'art. 2103 cod. civ., deve avere decorrenza dalla data del compimento di detto periodo, ai fini del cui computo non può tenersi conto né del periodo di ferie, né di quello di sospensione dell'attività lavorativa a causa di malattia, i quali però non hanno effetto interruttivo e quindi non precludono la possibilità di sommare le frazioni temporali anteriori e successive di svolgimento delle mansioni superiori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)