Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 11/02/1997 (Rv. 502344 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Stato di indivisione - Ininfluenza - Divisione operata dal testatore - Irrilevanza - Pagamento dell'imposta di successione da parte di un coerede - Domanda di rivalsa nei confronti degli altri coeredi - Competenza del giudice del luogo dell'aperta successione - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE
La competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, a norma dell'art. 22 cod. proc. civ., per qualunque causa fra coeredi fino alla divisione, permane oltre il momento all'esaurimento delle operazioni divisionali previste dall'art. 713 cod. civ. sin quando sia cessata ogni controversia relativa all'universalità dei rapporti giuridici facenti capo al "de cujus", e pertanto non è esclusa dalla circostanza che il testatore con l'attribuzione di beni singoli ex art. 734 primo comma cod. civ. prevenga il formarsi della comunione ereditaria. Ne consegue che competente a conoscere della domanda di rimborso della metà dell'imposta di successione, proposta da un coerede nei confronti di altro coerede, è il giudice del luogo in cui la successione si è aperta, radicandosi la competenza di detto giudice in relazione ad ogni causa nella quale la legittimazione attiva e passiva discenda necessariamente e non occasionalmente dalla qualità di erede e che abbia un oggetto attinente a tale qualità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 734, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)