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Sez. 2, Sentenza n. 740 del 08/02/1982 (Rv. 418554 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - DOMANDA DI RIVALSA PROPOSTA DA UN COEREDE CONTRO ALTRO COEREDE PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO SOLIDALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418554-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - DOMANDA DI RIVALSA PROPOSTA DA UN COEREDE CONTRO ALTRO COEREDE PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO SOLIDALE - INCLUSIONE.*

L'art. 22, primo comma n. 1, cod. proc. civ., il quale devolve al giudice del luogo dell'aperta successione le "cause tra coeredi", non si riferisce soltanto alle controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma comprende ogni causa che abbia un oggetto attinente alla qualità di erede, e per la quale la legittimazione attiva e passiva dei contendenti discenda necessariamente da tale qualità. Pertanto, la domanda di rivalsa proposta da un coerede contro altro coerede, in relazione all'effettuato pagamento di un debito solidale (nella specie, imposta di successione), correlato a tale loro qualità resta soggetta all'applicazione della suddetta norma. (V 4630/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)