Sez. 3, Sentenza n. 15 del 04/01/1967 (Rv. 325615 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - NULLITA - RILEVABILITA DA PARTE DEL SOLO INTIMATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - NULLITA - RILEVABILITA DA PARTE DEL SOLO INTIMATO.*
La norma secondo cui la notifica della sentenza al domicilio reale della parte, invece che al procuratore costituito, e inidonea alla decorrenza del termine di impugnazione puo essere invocata esclusivamente dall'intimato, nel cui solo interesse e stata posta, al fine di consentirgli di disporre di tutto il tempo concesso per la proposizione del gravame. Uguale legittimazione, per contro, non spetta alla controparte, sia perche questa non puo opporre una nullita processuale cui essa stessa ha dato causa, sia perche, infine, detta parte, con il fatto stesso della notifica, ha dimostrato di aver avuto tutto il tempo per valutare la convenienza del gravame. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)